Avv. Marco Martorana
La Riforma Cartabia ha introdotto una novità nell’ambito dei procedimenti relativi ai minori: il c.d. piano genitoriale.
Il piano genitoriale altro non è che un documento che, allegato al ricorso, restituisce un quadro degli impegni e delle attività quotidiane dei figli relative “alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute” (art. 473-bis.12 c.p.c).
In tal modo i genitori sono obbligati, prescindendo dalle rispettive ragioni, a prestare attenzione alle esigenze del minore, concentrandosi sul benessere e sulla serenità di quest’ultimo.
E così, se prima la suddivisione degli impegni scolastici ed extrascolastici veniva gestita solo sulla base della modalità di affidamento e dei giorni di spettanza, con l’avvento del piano genitoriale entrambi i genitori potranno essere maggiormente coinvolti nella quotidiana amministrazione del minore.
L’alternarsi nella contribuzione allo sviluppo psicofisico e sociale del minore fa sì che il piano genitoriale possa essere considerato un vero e proprio progetto in ragione del quale i genitori si impegnano ad una collaborazione nell’esclusivo interesse del figlio e ciò a prescindere dalle ragioni per cui si ricorre.
La stesura di un piano genitoriale dettagliato deve considerarsi un ulteriore, e migliore, applicazione del principio della bi-genitorialità quale espressione del diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato, stabile e continuativo.
Il principio di bi-genitorialità è un principio etico con radici lontane – si pensi alla Convenzione sui Diritti del Bambino di New York del 1989 – che se prima veniva condiviso maggiormente nell’ambito delle famiglie unite, è poi diventato cardine ed esteso alle famiglie anche separate.
Non a caso, l’art. 337 ter c.c. prevede espressamente: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.”
Il piano genitoriale, in quest’ottica, non può che considerarsi quale strumento per perseguire le finalità appena richiamate poiché volto proprio alla reciproca collaborazione nonché al sereno sviluppo della prole che, spesso, finisce col pagare le conseguenze dei procedimenti in cui, direttamente o meno, si vede coinvolta.
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