Avv. Francesco Musolino
Patteggiamento precluso se non si estingue il debito tributario prima dell’apertura del dibattimento
Con una recente sentenza i Giudici di Cassazione affermano che “Poiché l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti genera l’obbligo del pagamento dell’imposta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura, ne consegue che per poter accedere al patteggiamento è necessario il pagamento integrale dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie nonché il ravvedimento operoso, come previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13-bis, comma 2“.
Pertanto, la preclusione al patteggiamento posta dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13-bis, comma 2, per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento opera anche con riferimento all’articolo 8 Decreto Legislativo n. 74 del 2000.
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